Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

Sentenza della Corte di Cassazione

Di seguito riportiamo la Sentenza n. 10498 del 28/04/2017 che ha per oggetto il ricorso fatto da un conduttore di un immobile ad uso diverso di abitazione, che aveva esercitato il diritto di recesso anticipato a norma dell'art. 27,7 comma 392/78 - non motivandola, e contro il quale si era opposto il proprietario il quale aveva chiesto ed ottenuto in primo e secondo grado il mancato pagamento dei canoni di locazione.

La lettura è interessante, per capire quanto ci si muova su di un terreno minato da numerose norme e contronorme che hanno ben complicato la vita di molti.

Locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione - Omessa registrazione del contratto - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva.

La Suprema Corte, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha ritenuto che la mancata registrazione del contratto, prevista dall’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ne determini la nullità ex art. 1418 c.c,. che, tuttavia, attesa la sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria, è sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto.

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