Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

Opere edilizie in regime di attività libera

Da aprile niente più permessi per fare alcuni lavori e lavoretti fuori e dentro casa: un bel taglio a burocrazia e tempistiche legate all'installazione di pergotende, pannelli solari, controsoffitti e a molte altre opere di ordinaria manutenzione edilizia e interventi impiantistici.

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 è entrato in vigore il decreto delle Infrastrutture del 2 marzo 2018: è stato in questo modo recepito il "Glossario unico" che "individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia". Una bella semplificazione: per gli interventi elencati nel documento, non saranno più necessari Cil, Cila, Scia o permesso di costruire.

 

Questo primo elenco è parte del così detto "Glossario unico" delle opere e interventi edilizi così come previsto dalla riforma Madia della pubblica amministrazione e con l'obiettivo di individuare gli interventi rientranti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nella ristrutturazione o nella nuova costruzione, superando così incertezze e discrezionalità riscontrate nelle classificazioni degli interventi edilizi e del relativo regime amministrativo da applicare (CILA, SCIA, PdC, ecc.).

 

L'individuazione delle principali opere introduce un'importante semplificazione dell'attività edilizia, ferma restando l'osservanza delle normative di settore incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, norme antisismiche, sicurezza, antincendio, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004) e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

 

Il glossario consente così la certezza giuridica alle attività dei Comuni da una parte, dei professionisti dall'altra e l'omogeneità del regime giuridico da applicarsi caso per caso e chiarisce alcune ipotesi che negli operatori del settore avevano in precedenza suscitato dubbi.

 

Con l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 222/2016, si inizia a riordinare il magma di regolamenti comunali e regionali che richiedevano, anche per lavori semplici e senza impatto ambientale o urbanistico, il rilascio di titoli abilitativi. Per il rifacimento del bagno (anche senza modificazioni planimetriche o con spostamenti di pareti o porte con interventi sull'impiantistica o sui sanitari e rivestimenti), per esempio, non era infrequente che l'Ufficio Tecnico Comunale richiedesse il Cil o, in passato, la Dia e che in caso di mancata presentazione potesse pretendere una sanzione di 1000 euro.

 

Tra gli interventi in edilizia libera, nel glossario sono ricomprese le opere per :

 

  • rinnovamento e/o messa a norma dell'impianto elettrico e del gas
  • rifacimento del bagno, anche in sostituzione dei sanitari
  • installazione, sostituzione, riparazione, efficientamento, messa a norma di servoscale, ascensori e assimilabili (purché non incidenti sulle strutture portanti)
  • installazione di pompe di calore aria-aria
  • sostituzione, rinnovamento e riparazione di cancellate e opere antintrusione
  • realizzazione di opere per arredo da giardino, installazione di tende e tende a pergola nonché gazebo e pergolati (di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo) e ripostigli per attrezzi.
  • interventi utili all'eliminazione di barriere architettoniche purché non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio

Per scaricare il "Glossario unico" con l'elenco non esaustivo delle principali opere cliccare qui

 

Alcuni lavori di manutenzione ordinaria figuravano già come liberi nella tabella del 2016 ma ora l'elenco si allunga notevolmente e consente il salto delle restrizioni date dai legislatori locali e dai regolamenti comunali.

 

Il decreto è applicabile su tutto il territorio nazionale senza bisogno di recepimento né da parte dei comuni né da parte delle regioni. Ne deriva che le amministrazioni comunali saranno ora vincolate ai contenuti del decreto, e per la realizzazione delle opere in esso contenute, non potranno richiedere permessi, segnalazioni o comunicazioni.

 

Nei prossimi mesi il Governo, d'intesa con Regioni, ANCI e Tavolo delle professioni, procederà al completamento del glossario anche con le restanti opere edilizie attualmente attualmente vincolate alla presentazione di CILA, SCIA e permesso di costruire.

 

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