Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

La riduzione del canone di locazione

La riduzione del canone di locazione è stata richiesta da molti inquilini in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. In molti si sono infatti trovati in difficoltà e hanno chiesto ai proprietari di rinegoziare il canone d'affitto, anche soltanto per un periodo di tempo determinato.
 

 

Imposte e importi del canone non percepiti

Per la variazione temporanea del canone di locazione non serve quindi un nuovo contratto ma sarà sufficiente comunicare la variazione all'Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del modello cartaceo 69. Non è quindi necessario sottoscrivere un nuovo contratto di locazione e, una volta perfezionata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il locatore avrà pieno diritto di dichiarare il minore importo in sede di dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, non sarà tenuto a versare le imposte.

 

Partiamo dal principio che i redditi derivanti da canoni di locazione devono essere dichiarati anche se non percepiti. Per evitare di versare imposte su importi non percepiti in seguito ad una riduzione del canone, ma maturati in base al contratto d'origine, basterà notificarlo all'Agenzia delle Entrate, anche tramite posta elettronica certificata.

 

La riduzione del canone, nel caso dei contratti a canone concordato, il cui ammontare può essere stabilito entro una fascia delimitata da un massimo e un minimo, potrebbe anche portare ad importi inferiori alla soglia minima. In questo caso l'eventuale nuovo importo annuo complessivo, anche se inferiore al limite stabilito in base agli accordi territoriali di riferimento, si ritiene che sotto l'aspetto tributario non porti a conseguenze negative per il proprietario.

 

La rinegoziazione del canone può avvenire, sempre di comune accordo tra locatore e conduttore, anche per i contratti d'affitto non abitativo e, anche in questo caso, vale la regola della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

  1 visualizzazione
Whatsapp