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Decreto anti-coronavirus e mutui

La sospensione del mutuo è uno dei punti toccati dal decreto anti-coronavirus del 17 marzo 2020. Ma chi può chiedere la sospensione delle rate? E come deve fare per presentare la domanda? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle nuove regole del decreto "Cura Italia".
 

 

Chi ha diritto alla sospensione del mutuo?

Il decreto estende la sospensione del mutuo a liberi professionisti e lavoratori autonomi e rende accessibile il Fondo solidarietà mutui prima casa a questi soggetti:

 

  • lavoratori dipendenti a tempo sia determinato sia indeterminato
  • lavoratori cassaintegrati
  • lavoratori licenziati
  • (collaboratori) con documenti che dimostrino la sospensione dal lavoro
  • autonomi e liberi professionisti

Un'altra grossa novità, oltre all'estensione delle categorie che possono richiedere la sospensione delle rate, è che l'accesso al Fondo non dipende dal reddito e quindi non sarà necessario presentare il modello Isee.

 

La facilitazione riguarda i mutui accesi per l'acquisto della prima casa e, comunque, per immobili con un valore complessivo non superiore a 250 mila euro.

 

Per i dettagli serviranno i regolamenti semplificati del ministero dell'Economia che dovrebbero contenere, oltre alla documentazione necessaria e alle modalità di presentazione della domanda, anche eventuali scaglioni temporali di sospensione delle rate perché, ad oggi, non è ancora detto che tutti gli aventi diritto possano richiedere la sospensione per il massimo previsto di 18 mesi.
 

 

Come andrà presentata la domanda?

La domanda per la sospensione del mutuo dovrà essere presentata presso la propria banca consegnando la documentazione richiesta che, ad oggi, non è ancora stata indicata. In attesa dei chiarimenti ministeriali possiamo ragionevolmente ricorrere alle regole attuali. I lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato, parasubordinati devono consegnare una dichiarazione dell'azienda che attesti la loro nuova condizione di cassaintegrati o licenziati.

 

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti invece, stando a quanto indicato nel decreto, potranno chiedere la sospensione del mutuo dichiarando tramite autocertificazione, quindi sotto la propria responsabilità, di aver subito una riduzione di fatturato. La riduzione dovrà riguardare un trimestre successivo al 21/3/2020, dovrà essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 e dovrà essere una diretta conseguenza della chiusura o della restrizione alla propria attività a seguito dell'emergenza da Covid-19.
 

 

Sospesa la rata ma si pagheranno gli interessi

Occhio agli interessi. La sospensione del mutuo riguarda tutta la rata, quindi sia la quota in conto capitale sia quota interessi. Al termine della sospensione e con la ripresa dei pagamenti resteranno però da pagare la metà degli interessi accumulati fino a quel momento, che verranno spalmati sul mutuo residuo. Le regole del Fondo Gasparrini, che sostiene questa norma sui mutui, rimborsa infatti alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, mentre l'altra metà resta comunque a carico del cliente, che quindi dovrà saldarla. Ecco perché la sospensione è più conveniente per chi è già avanti nel pagamento del mutuo e quindi deve rimborsare pochi interessi e più quota capitale.

 

In alcuni casi è già possibile chiedere la sospensione e, in ogni caso, il decreto fa un passo avanti rispetto alla legge precedente che copriva a titolo interessi soltanto gli indici Euribor e Irs che, essendo oggi sotto zero, equivale a niente.
 

 

Che cosa farà la banca e i tempi di risposta

Una volta presentata alla propria banca la domanda completa di tutta la documentazione, l'istituto inoltrerà la richiesta alla Consap, la società pubblica che gestisce il Fondo Gasparrini, che ne valuterà l'approvazione. I tempi di risposta sono, attualmente, di 30 giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla banca e se tutto sarà in regola e la Consap darà il suo nulla osta la sospensione delle rate potrà partire.

 

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