Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

Cosa accade se il venditore nasconde la provenienza da donazione

La provenienza da donazione non è circostanza irrilevante e non può essere nascosta all'acquirente. Questo è quanto, in sintesi, è stato recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32694 del 12 dicembre 2019 che, di fatto, legittima il promissario acquirente a fare un passo indietro.

 

Se la provenienza da donazione è nascosta all'acquirente che cosa accade? Nel caso in cui il venditore non abbia reso nota, a chi voglia acquistare l'immobile, la provenienza da donazione e si proceda alla stipula del preliminare il promissario acquirente ha la facoltà di non stipulare il contratto definitivo di vendita.

 

La provenienza da donazione, come precisa la Corte di Cassazione, non è una circostanza irrilevante sulle condizioni dell'acquisto e, come tale, non può essere taciuta al promissario acquirente che, ignaro della provenienza, rimarrebbe invariabilmente obbligato all'acquisto. In particolare, il fatto che una donazione passata possa pregiudicare i diritti del potenziale compratore, è una circostanza non irrilevante e conseguenze concrete sulla sicurezza dell'acquisto programmato tramite preliminare.

 

Ricordiamo inoltre che anche con la sentenza 965/2019 la Cassazione aveva già affermato che anche il mediatore ha l'obbligo di trasparenza verso l'acquirente riguardo ad un'eventuale donazione e che tale obbligo gli deriva dal fatto che tale circostanza sia direttamente legata alla valutazione e alla sicurezza dell'affare e che quindi ne possa influenzare la buona conclusione.

 

La provenienza da donazione di un immobile è quindi un particolare fondamentale per la stabilità dell'acquisto che non può quindi essere taciuta dal promittente venditore pena la facoltà del promittente acquirente di non stipulare il contratto definitivo.

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