Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

Contratti di locazione

Una sentenza del tribunale di Milano n. 6782 del 15 giugno scorso ribadisce, per i contratti di locazione stipulati dopo il 01/01/2016, la nullità degli stessi in caso di mancata registrazione.

 

Viene semplicemente applicata in questa sentenza, quanto ri-introdotto dalla legge di stabilità 2016, nella quale, oltre a ribadire quanto fino ad ora già in vigore, vengono aggiunte nuove disposizioni pratiche stabilendo che:

 

  1. l'obbligo della registrazione sia a carico del locatore (non più coobbligato solidale con il conduttore) il quale deve provvedere alla registrazione nel termine dei 30gg
  2. l'obbligo della comunicazione da parte del locatore dei dati relativi alla registrazione del contratto al conduttore e all'amministrazione dello stabile entro i sucessivi 60gg

La nullità dell'atto non registrato, comporta una serie di conseguenze di grande importanza, tra le quali spicca la possibilità del conduttore, anche dopo la riconsegna dell'immobile, di richiedere la restituzione delle somme versate, e l'impossibilità di convalidare uno sfratto

 

 

 

 

 

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