
INDICE
1. Obbligo ape e rinnovo tacito della locazione: cosa cambia;
2. Quadro normativo: art. 6 d.lgs. 192/2005 e validità dell'ape;
3. L'interpello mase 30213/2025: l'oggetto del quesito;
4. La risposta del mase: rinnovo tacito = nuova locazione;
5. Implicazioni operative per proprietari e inquilini;
6. Checklist pratica al rinnovo tacito;

L'Interpello MASE n. 30213/2025 chiarisce che, in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione abitativa ai sensi dell'art. 1597 c.c.,
se l'APE è scaduto durante la vigenza del contratto, deve essere aggiornato al momento del rinnovo.
L'obiettivo è garantire che la documentazione energetica consegnata al conduttore resti attuale e veritiera anche
quando la locazione prosegue senza una nuova sottoscrizione formale.
L'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 impone l'APE per gli edifici "costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario" e richiede,
nei "nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione", la clausola con cui l'inquilino dichiara di aver ricevuto le informazioni e
la documentazione energetica. L'APE ha validità massima di 10 anni, salvo interventi che ne modifichino le prestazioni.
Il dubbio pratico era se l'obbligo valesse solo alla prima locazione o anche al rinnovo tacito con lo stesso conduttore: l'Interpello scioglie questo nodo.
L'INTERPELLO MASE 30213/2025: L'OGGETTO DEL QUESITO
Su iniziativa della Regione Liguria, il MASE è stato chiamato a interpretare l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 per capire se,
in presenza di rinnovo tacito di un contratto abitativo (L. 431/1998), l'APE scaduto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto.
Il MASE chiarisce che i riferimenti a "nuovo locatario" e "nuovi contratti di locazione" servono a fissare la decorrenza dell'obbligo dalla data
di entrata in vigore della norma, non a distinguere tra contratti nuovi e rinnovati. Inoltre, il rinnovo tacito integra, ai sensi dell'art. 1597 c.c.,
una nuova locazione regolata alle stesse condizioni: ne consegue che, in assenza di un APE valido, occorre aggiornarlo al momento del rinnovo.
L'interpretazione è in linea con la recente Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che prevede la consegna dell'APE
anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione, inclusi i rinnovi taciti.
- Proprietari (locatori): verificare la validità residua dell'APE alla data del rinnovo tacito; se scaduto o non aggiornato, incaricare un tecnico
per l'emissione del nuovo attestato prima della rinnovazione.
- Conduttori (inquilini): hanno diritto a ricevere documentazione aggiornata e coerente con lo stato dell'immobile.
- Contratto: la clausola APE presente nei "nuovi contratti" deve riflettere dati veritieri; un attestato scaduto renderebbe la clausola non più corretta.
- Registrazione: il rinnovo tacito è evento giuridicamente rilevante (registrazione all'Agenzia delle Entrate),
coerente con l'onere di mantenere un APE valido.
Se l'APE è ancora valido al momento della rinnovazione, non è necessario redigerne uno nuovo,
purché non siano stati eseguiti lavori che ne abbiano modificato la classe energetica.
- Controlla la scadenza: verifica la data di emissione e l'eventuale decadenza dell'APE;
- Aggiorna se necessario: se l'APE è scaduto (o sono intervenuti lavori rilevanti), incarica un certificatore abilitato;
- Consegna e clausola: consegna l'APE aggiornato al conduttore e mantieni la clausola informativa nel contratto;
- Archiviazione: conserva attestato, ricevuta di trasmissione al sistema regionale e documentazione di consegna all'inquilino;
DEVO RINNOVARE L'APE SE IL CONTRATTO SI RINNOVA TACITAMENTE?
Sì, se l'APE è scaduto al momento del rinnovo tacito, va rinnovato.
QUANTO DURA L'APE?
Fino a 10 anni, salvo interventi che ne modifichino le prestazioni energetiche.
CHI PAGA L'APE?
In via ordinaria, il locatore (salve diverse pattuizioni nel rispetto della legge).
IL RINNOVO TACITO È CONSIDERATO "NUOVA LOCAZIONE"?
Sì: ai sensi dell'art. 1597 c.c., è una nuova locazione regolata alle stesse condizioni, quindi resta l'obbligo di APE valido.
RIFERIMENTI UFFICIALI
MASE – INTERPELLI AMBIENTALI SU ENERGIA (Interpello Regione Liguria; Riscontro prot. 30213/2025): Pagina ufficiale MASE
PDF RISCONTRO MASE 30213/2025 (copia archiviata): Scarica il documento
ART. 6 D.LGS. 192/2005 – Prestazione energetica degli edifici (APE)
DIRETTIVA (UE) 2024/1275 – Prestazione energetica nell'edilizia (consegna APE anche al rinnovo delle locazioni)
DISCLAIMER
Il presente articolo ha scopo informativo e non sostituisce la consulenza professionale.
Per casi specifici, rivolgersi a un notaio o a un professionista abilitato in certificazione energetica.

Francesca Reale