
A far data dal 2016 (prevista all'interno della legge di stabilità) vi è la possibilità di acquistare usufruendo delle agevolazioni "prima casa"
anche se si ha già usufruito della stessa agevolazione per una casa non ancora venduta, a condizione che la si venda entro il termine
di 1 (uno) anno dal nuovo acquisto. In questo caso già al momento del nuovo acquisto si detraggono dall'imposta di registro dovuta, il credito
di imposta che andrà a maturare al momento della vendita del vecchio appartamento. Il problema nasce nel momento in cui non si riesce ad ottemperare
a quanto dichiarato in atto, vale a dire, che si provvederà a vendere entro un anno dal nuovo acquisto. In questo caso la circolare 27 del 13 giugno 2016
ha chiarito quali siano le procedure corrette.
Le opzioni possono essere due:
1) Comunicare all'agenzia delle entrate (entro i termini previsti) che non si può o non si vuole assolvere agli impegni assunti
in sede di acquistodella "prima casa di abitazione" evitando così la sanzione amministrativa. Resta dovuta la maggior imposta con interessi;
2) Se sono decorsi i 18 mesi e si verifica la decadenza dell'agevolazione si può accedere all'istituto
del ravvedimento operoso pagando però le sanzioni.
