Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

Agevolazioni acquisto prima casa

A far data dal 2016 (prevista all'interno della legge di stabilità) vi è la possibilità di acquistare usufruendo delle agevolazioni "prima casa" anche se si ha già usufruito della stessa agevolazione per una casa non ancora venduta, a condizione che la si venda entro il termine di 1 (uno) anno dal nuovo acquisto. In questo caso già al momento del nuovo acquisto si detraggono dall'imposta di registro dovuta, il credito di imposta che andrà a maturare al momento della vendita del vecchio appartamento. Il problema nasce nel momento in cui non si riesce ad ottemperare a quanto dichiarato in atto, vale a dire, che si provvederà a vendere entro un anno dal nuovo acquisto. In questo caso la circolare 27 del 13 giugno 2016 ha chiarito quali siano le procedure corrette. Le opzioni possono essere 2 1) Comunicare all'agenzia delle entrate (entro i termini previsti) che non si può o non si vuole assolvere agli impegni assunti in sede di acquisto della "prima casa di abitazione" evitando così la sanzione amministrativa.Resta dovuta la maggior imposta con interessi 2) Se sono decorsi i 18 mesi e si verifica la decadenza dell'agevolazione si può accedere all'istituto del ravvedimento operoso pagando però le sanzioni

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