Studio Giannerini | Intermediazioni Immobiliari

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA

A far data dal 2016 (prevista all'interno della legge di stabilità) vi è la possibilità di acquistare usufruendo delle agevolazioni "prima casa"

 

anche se si ha già usufruito della stessa agevolazione per una casa non ancora venduta, a condizione che la si venda entro il termine

 

di 1 (uno) anno dal nuovo acquisto. In questo caso già al momento del nuovo acquisto si detraggono dall'imposta di registro dovuta, il credito

 

di imposta che andrà a maturare al momento della vendita del vecchio appartamento. Il problema nasce nel momento in cui non si riesce ad ottemperare

 

a quanto dichiarato in atto, vale a dire, che si provvederà a vendere entro un anno dal nuovo acquisto. In questo caso la circolare 27 del 13 giugno 2016

 

ha chiarito quali siano le procedure corrette.

 

 

 

Le opzioni possono essere due:

 

1) Comunicare all'agenzia delle entrate (entro i termini previsti) che non si può o non si vuole assolvere agli impegni assunti

 

in sede di acquistodella "prima casa di abitazione" evitando così la sanzione amministrativa. Resta dovuta la maggior imposta con interessi;

 

2) Se sono decorsi i 18 mesi e si verifica la decadenza dell'agevolazione si può accedere all'istituto

 

del ravvedimento operoso pagando però le sanzioni.

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